La prima Sezione Civile con ordinanza n. 11557/2019 depositata il 2 maggio ’19 ha statuito che nel caso di smarrimento dell’assegno, regolarmente denunciato dal correntista, la banca domiciliataria non è dispensata dall’onere di levata del protesto ove ricorrano i requisiti normativamente stabiliti. Infatti ove il giratario presenti il titolo di cui è in possesso, per il pagamento all’istituto domiciliatario, e questo riscontri il difetto del necessario rapporto di provvista con l’obbligato principale, la banca domiciliataria non potrà che far emergere tale situazione con la levata del protesto stesso. Pertanto, la stessa Corte puntualizza che la sussistenza di regolare denuncia di smarrimento effettuata dal correntista, non comporta la perdita di efficacia del titolo stesso.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel