La Cassazione Civile, con sentenza n°20072 del 07/10/2015, ha chiarito che la notifica del ricorso per cassazione, avvenuta a mezzo posta elettronica, non si esaurisce col semplice invio telematico dell’atto, ma abbisogna della ricevuta di avvenuta consegna.
L’impossibilità di dimostrare l’invio del plico informatico tramite la ricevuta di avvenuta consegna, ne determina l’inesistenza, con conseguente impossibilità – per il giudice – di disporne il rinnovo ai sensi dell’art. 291 c.p.c. .