Liceità della clausola che addossa al conduttore il pagamento di ogni onere contributivo

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 6882/2019 hanno avuto modo di pronunciarsi in ambito di oneri contributivi, relativi a contratti di locazione immobiliare. In conclusione, il Collegio esprime tale principio di diritto, ovvero che “è legittima   nel contratto di locazione ad uso diverso da abitazione la clausola secondo cui il conduttore deve farsi carico di ogni tassa, imposta e onere relativo ai beni locati, tenendo «manlevato» il locatore, dovendosi ritenere che detta pattuizione non determini la traslazione in capo al conduttore dei tributi gravanti sull’immobile a carico del proprietario/locatore, ma la mera integrazione del canone di locazione” .

In Rilievo

Altri Articoli Simili