LEGGE N. 3/2012: UNA SOLUZIONE PER LE SITUAZIONI DI SOVRAINDEBITAMENTO E PER OTTENERE LA LIBERAZIONE DAI DEBITI

Con la legge n. 3/2012 il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano una serie di disposizioni normative volte a risolvere una situazione di sovraindebitamento ovvero quella “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente, come definito all’art. 6, che gravi su consumatori privati, enti e società non fallibili, imprenditori agricoli.

Ricorrendo una situazione di sovraindebitamento, il  debitore potrà, con l’aiuto di un organismo di composizione della crisi, proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti o di soddisfazione dei crediti, mediante deposito di un piano che dovrà prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, indicare le eventuali garanzie rilasciate per l’adempimento dei debiti e le modalità per l’eventuale liquidazione dei beni.

Il piano proposto dal debitore potrà prevedere, anche, ma non necessariamente, la liquidazione dell’intero patrimonio di sua proprietà e, a tal fine, dovrà contenere la richiesta al Tribunale di nomina di un gestore per detta liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

Detto gestore verrà poi individuato in un professionista in possesso di determinati requisiti, espressamente previsti dalla vigente normativa.

Il piano di ristrutturazione o di soddisfazione, tuttavia, potrebbe incorrere in una pronuncia di inammissibilità se:

  • il debitore è soggetto a procedura concorsuali (ad es. fallimento);
  • nei precedenti cinque anni, ha fatto ricorso alla procedura di esdebitazione di cui alla normativa in commento;
  • ha subito la revoca dell’ammissione alla procedura di esdebitazione per fatti a lui imputabili;
  • ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Così delineati i presupposti per l’ammissione alla procedura di cui alla legge 3/2012 e venendo all’esame delle modalità concrete di presentazione della proposta di accordo, nell’ipotesi in cui detta proposta non preveda la liquidazione del patrimonio del debitore, va evidenziato che:

  1. la proposta deve essere depositata presso il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o sede principale;
  2. entro tre giorni dal deposito, l’organismo di composizione della crisi, cui precedentemente il debitore si è rivolto, trasmette la proposta all’agente della riscossione ed agli uffici fiscali, al fine di ottenere la ricostruzione della posizione fiscale e l’eventuale pendenza di contenzioso. L’organismo di composizione, inoltre, dovrà depositata un relazione particolareggiata contenente:
  • l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni;
  • l’indicazione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  • il resoconto della solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
  • l’indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
  • il giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;
  1. unitamente alla proposta devono essere depositati: l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute; l’elenco di tutti i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione (ad es. compravendite, donazioni) compiuti negli ultimi cinque anni; le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazione sulla fallibilità del piano nonché l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia. In caso di debitor che svolge attività di impresa dovranno essere depositata anche le scritture contabili degli ultimi tre anni, con attestazione di conformità all’originale.

Il deposito della proposta, unitamente alla documentazione sopra indicata, determina l’apertura – dinanzi al Giudice a ciò deputato  – di un procedimento che prevede il coinvolgimento dei creditori che – debitamente informati dal Tribunale adito – dovranno far pervenire per iscritto il proprio consenso alla proposta. Laddove, tuttavia, non giunga riscontro alcuno dai creditori, opererà l’istituto del silenzio – assenso e la proposta si intenderà accettata.

Raggiunto l’accordo e, dunque, pervenuto il consenso dei creditori in una percentuale pari al 60% del totale dell’esposizione debitoria, trascorso in ulteriore termine di dieci giorni per un ulteriore contraddittorio con i creditori medesimi, il piano verrà omologato dal Tribunale cui dovrà seguire l’esatto adempimento da parte del debitore.

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, come sopra esposta, il debitore può richiedere al Tribunale la liquidazione di tutti i suoi beni mobili ed immobili, ad eccezione di quelli previsti dall’art. 14 ter legge n. 3/2012 (ad es. crediti o beni impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.), depositando, oltre alla documentazione indicata, anche l’inventario di tutti i beni con le specifiche indicazioni del possesso.

All’esito dell’esame della proposta e della documentazione, il Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarerà l’apertura della procedura di liquidazione che vedrà:

  1. la nomina di un liquidatore;
  2. la formazione dell’inventario dei beni;
  3. l’avviso ai creditori che potranno partecipare alla liquidazione, previa trasmissione di domanda di partecipazione entro il termine stabilito dal Giudice;
  4. l’esame delle domande di partecipazione da parte del liquidatore ed, all’esito, la formazione dello stato passivo ovvero dell’elenco dei creditori, con l’indicazione dei crediti e le eventuali cause di prelazione;
  5. la vendita dei beni da parte del liquidatore che, nelle more, ne ha comunque curato l’amministrazione;
  6. la ripartizione del ricavato ai creditori, come da stato passivo.

Entrambe le procedure sopra delineate hanno quale esito l’esdebitazione del debitore e, dunque, il beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori che abbiano preso parte alle procedure sopra descritte, anche non soddisfatti, purché il debitore:

  • abbia cooperato con lo svolgimento della procedura;
  • non abbia usufruito di altra esdebitazione negli otto anni precedente;
  • non abbia ritardo o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;
  • non sia stato condannato, con sentenza definitiva, per uno dei reati di cui all’art. 16 della legge 3/2012;
  • abbia svolto, nei quattro anni precedenti, un’attività produttiva di reddito;
  • nella procedura di esdebitazione abbiano trovato soddisfazione i crediti sorti precedentemente al decreto di apertura del procedimento di liquidazione.

La normativa di cui alla legge n. 3/2012, pertanto, introduce nell’ordinamento italiano un ottimo strumento per ottenere l’eliminazione della propria esposizione debitoria accumulata, fornendo al debitore la possibilità di soddisfare i propri creditori mediante un piano dallo stesso ideato ed attuato che, non necessariamente, può implicare anche la vendita dei beni.

E ciò anche se l’esposizione debitoria deriva da debiti contratti con la Pubblica Amministrazione e successivamente riscossi dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione (ex Equitalia).

E’ dunque opportuno, qualora si riceva la notifica di un atto della riscossione o si siano accumulati debiti di qualsivoglia natura, rivolgersi ad un professionista di fiducia per la verifica della posizione e la eventuale applicabilità delle procedure di cui alla Legge n. 3/2012.

Avv. Francesco Innocenti

Avv. Claudia Di Mauro

www.studiolegaleinnocenti.it e

www.sdebito.it

Studio Legale Innocenti con sede in Roma , Via del Circo Massimo n.9.

Fondato in Roma dall’avvocato Francesco Innocenti nel 2001.

L’avvocato Francesco Innocenti, del foro di Roma, ex dipendente all’interno dell’ufficio legale di un primario istituto bancario, è titolare di numerose incarichi difensivi relativi a banche ed alla gestione della crisi di impresa (concordato preventivo, contenzioso relativo al fallimento, reati fallimentari).

L’avv. Francesco Innocenti del foro di Roma è autore di numerosi articoli a carattere divulgativo in diritto commerciale, bancario, penale commerciale ed inerenti alla gestione della crisi di famiglie, imprese ed aziende anche agricole.

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