La Cassazione Civile, sentenza n°1822 del 02/02/2015, ha statuito che in riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, la legge n.247/2012 art.65, comma 5, in merito alle sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, si applica anche a quei procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore. Per quanto riguarda la prescrizione resta valido il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel