Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. 2061 del 28.1.2021, si sono pronunciate sull’efficacia intertemporale e l’applicabilità a fattispecie anteriori delle disposizioni in materia di leasing introdotte ai commi da 136 a 140 dell’art. 1 della legge n. 124 del 2017 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), nonché sulla portata applicativa della disposizione in materia di scioglimento del contratto di leasing nell’ambito del fallimento dell’utilizzatore di cui all’art. 72-quater l.fall.
La legge n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 c.c. e non quella dettata dall’art. 72-quater I.fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017.