La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza 16 febbraio 2016 n. 2951, ha sancito il principio di diritto secondo cui il diritto al risarcimento del danno subito da un immobile spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento in cui il danno stesso si è verificato. In particolare, oggetto della pronuncia in commento è l’ipotesi in cui un bene immobile subisca un danno, di qualsivoglia natura, venga alienato ed il risarcimento del danno venga disposto soltanto successivamente alla alienazione medesima.
Ove si verifichi tale ipotesi, il diritto al risarcimento del danno spetterà a colui che vantava il diritto di proprietà al momento dell’evento dannoso e ciò perché, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte, il diritto al risarcimento dal non danno non è un accessorio del diritto di proprietà, ma è un autonomo diritto di credito e, pertanto, non segue il diritto reale in caso di alienazione.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel