La TARSU non è applicabile.
L’art. 23 della Costituzione stabilisce che “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.
Alla luce di quanto sancito dalla Carta Costituzionale si ritiene legittima l’interpretazione secondo la quale la TARSU non sia più applicabile, in quanto manca una legge che ne preveda espressamente l’applicabilità.
I regimi transitori, in base ai quali, dalla data della sua abrogazione e fino al dicembre 2009, si è potuto legittimamente applicare la disciplina della TARSU sono indiscutibilmente decaduti.
L’art. 49 del D.Lgs. 22 del 5 febbraio 1997 al primo comma stabilisce che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti è soppressa a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio. Pertanto, è chiara la norma nello stabilire la decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 507 del 15 novembre 1993, facendola coincidere con la decadenza del regime transitorio da disciplinarsi nel regolamento di attuazione. E, dunque, è indiscutibile che la sopravvivenza della Tarsu dipenda, per legge, solo ed esclusivamente dalla sopravvivenza di un regime transitorio che la proroghi espressamente.
Il D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 è il regolamento di attuazione del D.Lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi). All’art. 11, lo stesso regolamento disciplinava il regime transitorio, in conformità con il dettato della norma di cui al comma 5, dell’art. 49, D.Lgs. 22/1997. Tale regime transitorio stabiliva che gli enti locali erano tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione, la cui durata era fissata nel massimo, inizialmente, in tre anni. Il passaggio dalla Tarsu alla Tia del Decreto Ronchi era, dunque, obbligato e doveva essere compiuto entro il termine massimo fissato dal regolamento stesso.
Il termine prestabilito dal legislatore nell’art. 11 è stato più volte prorogato fino al 2006, anno in cui entrava in vigore il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, c.d. Codice dell’ambiente. All’articolo 264 il decreto appena citato stabilisce che: “ a decorrere dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto restano o sono abrogati, escluse le disposizioni di cui il presente decreto prevede l’ulteriore vigenza: i) il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. Decreto Ronchi). Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto 5 febbraio 1997, n. 22 continuano ad applicarsi sino all’entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto.”
Per l’applicazione del Codice dell’Ambiente, l’art. 238, comma 6, dello stesso D.Lgs. 152/2006 prevede l’emanazione di un regolamento di attuazione, che, a tutt’oggi, non è stato ancora emanato. Pertanto, nell’attesa del regolamento attuativo appena citato, ai fini dell’applicazione senza soluzione di continuità della normativa della TARSU rimaneva e rimane ferma la necessità di una proroga espressa del regime transitorio.
Nella realtà, con la legge L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), viene implicitamente abrogato il regime transitorio così come previsto dall’art.11 del D.P.R. 158/1999.
Essendo stato abrogato il D.Lgs. 22/1997 dall’art. 264 del D.Lgs. 152/2006, viene infatti a mancare il fondamento della norma ex art. 11 appena citata, la quale disciplinava un periodo di transizione con la finalità di consentire agli enti locali il graduale adeguamento e la copertura dei costi di gestione della TIA del Decreto Ronchi.
Infatti, l’art. 1, comma 184, lett. a) della Legge Finanziaria 2007 ha stabilito che “ il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno 2007 e per il 2008”.
Come si evince, dunque, dalla lettera della norma, il nuovo regime transitorio non è più finalizzato alla graduale applicazione del Decreto Ronchi (D.Lgs. 22/1997), oramai abrogato dal Codice dell’Ambiente, ma, al contrario, ha lo scopo di evitare soluzioni di continuità nel prelievo della tassa sui rifiuti, nell’attesa che venga emanato il regolamento di attuazione del D.Lgs. 152/2006.
Successivamente, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, recante “misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” all’art. 5, comma 1, ha stabilito che il nuovo regime transitorio come previsto dal Codice dell’Ambiente era prorogato anche per il 2009»”.
Non esiste, invece, una norma di ulteriore e specifica proroga di tale regime transitorio anche per gli anni 2010, 2011 e nemmeno per il 2012.
Manca infatti un qualsiasi riferimento alla TARSU nel D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010, esattamente come era avvenuto precedentemente nel D.L. 194 del 30 dicembre 2009.
È evidente che, in assenza di un intervento da parte del legislatore, si sarebbe creata, come infatti è successo nel 2010 e nel 2011 e come permane ancora per il 2012, la mancanza di una legge statale che legittimasse, in virtù della riserva di legge ai sensi dell’art. 23 della Costituzione, l’applicazione sia della Tarsu che della Tia del Decreto Ronchi, essendo stato abrogato il D.Lgs. 22/1997 che istituiva e regolava la Tia, e conseguentemente l’art. 49 dello stesso D.Lgs. 22/1997 che prevedeva l’istituzione di un regime transitorio di proroga della Tarsu. Non potendo, peraltro, un Decreto Presidenziale dettare una disciplina sopperendo alla mancanza di una legge espressa.
La funzione di evitare un eventuale vuoto legislativo è stata svolta, in quel momento, dall’art. 264 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e dalla L. n. 296 del 27/12/2006 (e successiva unica modifica).
L’art. 264 stabilisce espressamente che, nonostante il c.d. Decreto Ronchi sia stato abrogato, si dovranno continuare ad applicare “i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 22/1997” e, quindi, il D.P.R. 158/1999. Pertanto, tale disposizione del Codice dell’Ambiente legittima l’applicazione dei soli criteri di determinazione della TIA, così come, appunto, previsti dal D.P.R. 158/1999. E non anche quelli della TARSU, come sostenuto da parte della dottrina.
Pertanto, è facile concludere che, vista l’abrogazione espressa, prima del D.Lgs. 507/1993 e poi del D.Lgs. 22/1997, la norma che disciplina il regime transitorio, contenuta nella legge n. 296/2006, è l’unica fonte normativa che legittimi l’applicazione dell’una e dell’altra legge, altrimenti inapplicabili. E, quindi, la sua totale mancanza comporta senza dubbio l’illegittimità del prelievo fiscale sulla base dell’una o dell’altra legge, in quanto abrogate. Ed infatti, per tale motivo, il D.L. n. 208 del 30 dicembre 2008, convertito, con modificazioni,dalla legge n. 13 del 27 febbraio 2009, ne ha prorogato gli effetti anche per l’anno 2009, prevedendo la modifica nell’art. 1, comma 184, lett. a), delle parole: «e per l’anno 2008» con le seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»”.
Pertanto, il regime transitorio, e quindi la lettera a) del comma 184 dell’art. 1 della L. 296/2006, è inevitabilmente decaduto.
Pertanto per il 2010, 2011 e per il 2012 non è stata prevista una norma che legittimi l’applicazione della TARSU mancando, del tutto, una norma di proroga del regime transitorio.
In seguito all’abrogazione anche del c.d. Decreto Ronchi (D.Lgs. 22 del 05 febbraio 1997), l’unica legge in vigore rimane il D.Lgs. 152 del 03 aprile 2006.
Come già evidenziato, il regolamento di attuazione del Codice dell’ambiente, tuttavia, non è stato ancora emanato. Pertanto, il regime di prelievo in esso previsto non è, a tutt’oggi, ancora applicabile.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel