Con ordinanza n. 9037 del 2019 la VI sez. Civile si pronunciava in merito ad un ricorso presentato dal ricorrente contro la sentenza del Giudice di Pace, che confermava quanto riportato dagli agenti della polizia municipale nel verbale di rilevamento delle infrazioni.
Il ricorrente, in particolare, lamentava la mancata specifica considerazione dell’esposizione dei fatti come esposti dal testimone dallo stesso indicato. Gli Ermellini riprendendo quanto esposto dal giudice di prima facie, il quale semplicemente concordava con il verbale dagli agenti redatto, in base alla ricostruzione istruttoria avvenuta nel procedimento. Così, la Suprema Corte respingeva condannando il ricorrente e specificando che il dettato di cui all’art. 2700 c.c. era stato concretamente applicato e rispettato, in relazione al fatto che efficacia di atto pubblico, e quindi pienamente efficace fino a querela di falso, è il contenuto del verbale redatto da pubblico ufficiale, nel quale vengono riportati i fatti avvenuti in sua presenza.
Pertanto, la ricostruzione e il successivo convincimento, al quale il GdP era pervenuto, non basandosi esclusivamente come ampiamente motivato sui verbali redatti dalla Polizia Municipale, bensì sulle ricostruzioni istruttorie, aveva pienamente e concretamente dato applicazione al contenuto dell’articolo stesso, non potendosi pertanto accogliere la ricostruzione lesiva fatta dal ricorrente.