Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 21 dicembre 2022, ha stabilito che in tema di intermediazione finanziaria il soggetto abilitato allo svolgimento dei servizi e delle attività di investimento è solidalmente responsabile dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, nel periodo in cui questi ha agito quale promotore sulla base del rapporto posto in essere con la banca. Tale responsabilità, che costituisce fattispecie applicativa della regola di cui all’art. 2049 c.c., sussiste a prescindere dalla tipologia di rapporto di preposizione tra intermediario e promotore.
La condotta del terzo investitore può integrare il concorso colposo del danneggiato, con la correlata riduzione proporzionale della responsabilità dell’intermediario, soltanto qualora il danneggiato sia consapevolmente coinvolto nell’elusione della disciplina legale ovvero abbia prestato acquiescenza all’irregolare agire del promotore.