La Provincia veniva convenuta in giudizio da un uomo per vedere accertata la responsabilità in ordine alla caduta, avvenuta mentre l’uomo percorreva una curva particolarmente pericolosa, gestita dall’Ente.
La domanda come formulata dall’attore veniva rigettata dal Tribunale. Infatti, a seguito della nomina del CTU, il Tribunale accertava la non pericolosità della curva, e quindi la conseguente mancata responsabilità dell’Ente in ordine all’eventuale aggiunta di segnaletica, rispetto a quella presente al momento dell’infausto evento. La decisione veniva confermata in Appello.
La III sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17658/2019 rigetta il ricorso, statuendo sul punto, che laddove la segnaletica stradale effettivamente presente sia conforme a quella prescritta dal legislatore, il nesso causale tra la situazione di pericolo (rientrante nella sfera di controllo dell’ente proprietario della strada) e il verificarsi del sinistro risulta interrotto, con conseguente esclusione di una responsabilità del custode ex art. 2051 cc.