La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 25629/19 ha affermato che, In tema di beni non compresi nel fallimento, la voce “pensioni”, annoverata nell’art. 46 l.fall., si riferisce anche a quelle di invalidità, poiché assolvono una funzione di reintegra della diminuita capacità lavorativa, quale danno causato al soggetto dalla sopravvenuta invalidità nel tempo presente, come in quello futuro.
La Corte afferma che l’art. 46 l. fall., nel prevedere i beni e i diritti esclusi dal fallimento nei limiti fissati dal giudice delegato per il mantenimento del fallito e della sua famiglia, annovera anche le pensioni di invalidità «in quanto assolvono una funzione reintegratrice della permanente capacità di guadagno del lavoratore in occupazioni confacenti alla sua attitudine».