La normativa che impone il preconfezionamento prescritto per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, non è incostituzionale

La Corte di Cassazione Civile sez.II , con sentenza del 27 aprile 2020 n° 8197, ha stabilito che non vi è lesione della libertà d’iniziativa economica allorché l’apposizione di limiti generali d’esercizio corrisponda all’utilità sociale, a norma dell’art. 41, comma 2, Cost., purché l’individuazione dell’utilità sociale non appaia arbitraria e gli interventi del legislatore non la perseguano con misure palesemente incongrue . Rendere il consumatore edotto di una qualità essenziale del pane, precotto anziché fresco, è sicura ragione di utilità sociale, rispetto alla quale il preconfezionamento non è misura incongrua, poiché si aggiunge ad altre (etichettatura e cartellonistica) nel segnalare al consumatore la lavorazione differenziata del pane in acquisto. È pertanto manifestamente infondata la questione di legittimità dell’art. 14 l. n. 580/1967, art. 1 D.P.R. 502/1998, in relazione agli artt. 3, 41 Cost., in quanto il preconfezionamento prescritto per il solo pane precotto, e non anche per il pane fresco, costituisce misura non discriminatoria, idonea ad informare il consumatore su una qualità rilevante del prodotto.

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