La Cassazione Civile, con sentenza n°5259 del 17/03/2015, ha chiarito che la procedura prefallimentare ha natura cognitiva e non esecutiva, dato che prima della dichiarazione di fallimento non può considerarsi iniziata l’esecuzione collettiva. Di conseguenza il procedimento suddetto non è soggetto alla sospensione dei procedimenti esecutivi prevista ex art.20, comma 4, legge n.44 del 1999.
Alla fase prefallimentare non si può applicare la sospensione prevista per le vittime di usura.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario