La Corte di Cassazione civile sez. VI, con delibera del 13/03/2020, n.7136 ha stabilito che, in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non risponde alla proposta e alla decadenza dalla possibilità di presentare opposizione.
Non potendo, infatti, deve trovare l’applicazione inclusa nell’elenco art. 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l’art. 95, comma 2, l. fall., introdotto dal d.lgs. n. 169 del 2007, prevede che il creditore “osservi” il progetto, senza porre un loro carico un tempo di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo cosicché deve, aggiunto, escludere il termine predetto sia deputato alla definitiva che non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.