La Corte di Cassazione civile sez. I, con sentenza del 27/11/2019 n.31052 ha stabilito che È valida la notificazione effettuata all’indirizzo PEC della società fallita e cancellata dal registro delle imprese. Infatti, la disattivazione dell’indirizzo PEC non costituisce un effetto automatico della cancellazione dell’impresa dal sopradetto registro, ma è conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel