La Cassazione Civile, con sentenza n°4942 del 13/03/2015, ha chiarito che quando viene intimata una diffida di pagamento, essa implica di per sè il preavviso di sospensione dell’utenza.
Nella fattispecie il giudice di appello aveva escluso il risarcimento richiesto da un avvocato che aveva proposto appello, contro il gestore telefonico, per la sospensione effettuata, senza specifico preavviso, dopo il mancato pagamento di diverse bollette.
Nel momento in cui viene recapitata la diffida di pagamento, bisogna considerare compreso, in tale diffida, anche il preavviso di sospensione dell’utenza.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel