La II sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15175/2019 ha avuto modo di chiarire il proprio orientamento in merito al beneficio del gratuito patrocinio nelle materie devolute alla volontaria giurisdizione. Motivo della censura, il ricorso contro il provvedimento con cui si rigettava l’istanza di liquidazione del compenso del difensore a carico dello Stato, poiché l’azione, rientrando nella categoria della volontaria giurisdizione, non necessita di un’assistenza.
La Suprema Corte, sul punto, ha affermato che la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria.