La III sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 15873/2019 ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, rinviandola ad altro giudice territoriale.
La vicenda nasce dal giudizio instaurato tra una persona e una società, per vedere condannata quest’ultima al pagamento dei danni, per responsabilità precontrattuale. Tale richiesta scaturisce dalla mancata prosecuzione delle trattive, che a detta dell’attore appariva del tutto immotivata, in presenza anche di un accordo tra gli stessi, in cui le parti di comune accordo avevano individuato il terreno, e l’importo da versare, rinviando i successivi adempimenti alla firma di accordo preliminare di vendita.
La società motivava la censura, lamentando la non corretta interpretazione dell’accordo tra le parti, il quale conteneva un patto di opzione, finalizzato all’acquisto di altri terreni limitrofi, divenuti non più acquistabili. Tale circostanza aveva fatto venire meno l’interesse della società stessa, all’acquisto del terreno di cui è oggetto la pronuncia.
La Corte rilevata che l’interpretazione data dal Giudice di prima cure, non era incompatibile con la versione riportata dalla società ricorrente, è entrata nel merito della questione, statuendo che l’interruzione delle trattative è idonea a legittimare pretese risarcitorie, afferenti alla responsabilità precontrattuale, quando risulti ingiustificata, ovvero tale da violare senza un apprezzabile motivo, l’affidamento che l’altra parte nutriva verso il buon esito dello stesso, ingenerando una condotta scorretta, quindi contraria alla buona fede.