Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 2 ottobre 2020, si è espresso sul ricorso cautelare promosso da una società di capitali al fine di ottenere l’applicazione, da parte della banca, delle misure di sostegno previste dalla normativa emergenziale epidemiologica. La concessione dei sostegni economici introdotti a causa della pandemia è sottoposta alla valutazione del merito creditizio del cliente; ciò non soltanto perché l’affidabilità e la solidità dell’operatore economico garantisce gli interessi dell’istituto di credito, ma, soprattutto, il buon uso del denaro pubblico.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel