La Corte di Cassazione con ordinanza n. 6381/19 in ossequio all’art. 168, comma 3, l.fall,. ha stabilito che sono inefficaci, nei confronti dei creditori anteriori alla domanda di concordato, le ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni antecedenti la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese. Questo principio vale anche nel caso in cu, al concordato preventivo, faccia seguito la declaratoria di fallimento.
Sul punto la Corte dichiara che la decisione si applica, «in forza del principio della consecuzione delle procedure, anche nel caso in cui al concordato preventivo faccia seguito la declaratoria di fallimento, ed a valere anche nei confronti dei creditori successivi, anteriori alla sentenza di fallimento».