La Cassazione Civile, con sentenza n°24429 del 01/12/2015, ha chiarito che il datore di lavoro (secondo l’art. 2118 c.c.) ha l’obbligo di corrispondere al lavoratore licenziato senza un preavviso lavorato, l’indennità sostitutiva del preavviso. Non è da eccettuarsi l’eventualità in cui il lavoratore abbia trovato immediatamente un’altra occupazione.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel