Inammissibile la domanda da perdita di chance se non è indicato l’evento incerto

La Corte di Cassazione, con ordinanza 7 novembre 2022 n. 32639, ha stabilito che la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (che è diversa da quella di risarcimento del mancato raggiungimento del risultato sperato) deve considerarsi non proposta se l’illecito prefigurato, sul piano strutturale, non è costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, ma è costituito da un nesso causale incerto (di cui si invoca l’accertamento) a fronte di un evento di danno (l’evento ischemico) certo.

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