La Corte di Cassazione sez. VI Civile – 3, con ordinanza n. 9997/20 depositata il 28 maggio, ha stabilito che nel contratto di ristorazione, come in quello d’albergo o di trasporto, il creditore della prestazione affida la propria persona alla controparte e tanto basta per far sorgere a carico di quest’ultima l’obbligo di garantire l’incolumità dell’avventore, quale effetto naturale del contratto ex art. 1374 c.c..
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel