La Corte di Cassazione, sez. III Civile, con sentenza n. 29327 depositata il 13 novembre 2019 ha stabilito che Il giudizio di opposizione a precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., non può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, poiché si tratta di una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento e, dunque, resta “attratta” nella competenza del tribunale fallimentare.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario