La Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 29327 del 13 novembre 2019 ha stabilito che Il giudizio di opposizione a precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., non può essere proseguito, successivamente alla dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, poiché si tratta di una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento e, dunque, resta “attratta” nella competenza del tribunale fallimentare.
La curatela non può proseguire il giudizio di opposizione a precetto. Nel caso in esame, dopo l’intervenuto fallimento della società, la Corte d’Appello, secondo i Giudici di legittimità, avrebbe dovuto dichiarare l’improseguibilità della domanda riassunta dalla curatela, poiché volta a recuperare ragioni di contestazione sull’esistenza del credito che non erano state fatte valere in sede di verifica dello stato passivo.
Sulla base di ciò e in accoglimento del ricorso in oggetto, il Supremo Collegio afferma che, il giudizio di opposizione a precetto, ex art. 615, comma 1, c.p.c., non può essere proseguito, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, dalla curatela fallimentare, poiché si tratta di una causa di accertamento negativo dell’esistenza del credito di cui è stato intimato il pagamento e, dunque, resta “attratta” nella competenza del tribunale fallimentare stabilita dall’art. 52, comma 2, l. fall., secondo cui «ogni credito deve essere accertato secondo le norme stabilite per la verifica dello stato passivo».