La Corte di Cassazione Civile sez.III, con sentenza del 23/04/2020 n°8138, ha stabilito che impegnare l’incrocio in anticipo rispetto al veicolo avente, di norma, la precedenza non è sufficiente per riconoscere la cosiddetta precedenza di fatto. Ciò significa che va respinta l’ipotesi del concorso di colpa in caso di incidente (nella specie, respinta la richiesta di risarcimento avanzata da un motociclista a seguito dello scontro con un autobus urbano. Decisiva la constatazione che il conducente della moto aveva sì impegnato l’incrocio ma non con un anticipo tale rispetto al bus da far scattare la precedenza di fatto).
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel