Illegittima segnalazione in CRIF

Buongiorno, mi chiamo M. ed ho un esercizio di bar Tabaccheria in zona Trastevere.
A metà gennaio mi sono recato in banca per richiedere un finanziamento per la ristrutturazione del bar.
Dopo qualche giorno il direttore della banca mi ha convocato spiegandomi che il finanziamento non poteva essere concesso a causa della segnalazione in CRIF per un debito di una carta di credito non  rimborsata.
In realtà il mio rapporto con la società della carta di credito era cessato da tempo senza alcun debito da parte mia.
Posso fare qualcosa?
Lettera firmata.
Risponde l’avv. Francesco Innocenti – www.studiolegaleinnocenti.com –Questa lettera richiama l’attenzione su un tema di grande interesse quale la sostanziale esclusione dall’accesso al credito che – con la segnalazione in Centrale dei Rischi di elementi pregiudizievoli – viene decretata nei confronti dei soggetti segnalati.L’erronea o illegittima segnalazione.da parte dell’ente, in considerazione dei gravi effetti che ne discendono, fa incorrere quest’ultimo nella c.d. responsabilità da inesatte informazioni che si connota sia come responsabilità extracontrattuale da fatto illecito sia come responsabilità contrattuale per violazione delle norme di comportamento esistenti tra ente e cliente.
Per quel che riguarda la prova del danno, si ritiene (ad es. Tribunale di Mantova del 27 maggio 2008), che il danno possa sussistere in “re ipsa”  legittimando pertanto il diritto al risarcimento senza che incomba sul danneggiato l’onere di fornire la prova dell’esistenza del danno stesso (sia patrimoniale che non patrimoniale). Di recente il Tribunale di Milano (18 marzo 2010 n.3716)  ha affermato che l’illecito trattamento posto in essere mediante la erronea segnalazione costituisce una violazione della normativa sulla privacy.
Prima della segnalazione, inoltre, occorre rispettare la  prescrizione di cui all’art.4. comma 7 All. 5 provv. n.8 del 16 novembre 2004. adottato dal Garante della Privacy (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi), che, al verificarsi di ritardo nei pagamenti, prescrive alla Banca eo ente partecipante di avvertire l’interessato “anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni … circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”.
(Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).
Al fine indicato, è utile richiamare le condivisibili determinazioni assunte dalla Corte Suprema, che ha di recente affermato: “La segnalazione di una posizione “in sofferenza” presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR. richiede una valutazione, da parte dell’intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d’insolvenza” (cfr. Cass. Civ. Sez. I. 1 aprile 2009. n. 7958).
L’esercente potrà, pertanto, adire utilmente il Tribunale già in sede di urgenza per ottenere la cancellazione del dato illegittimamente pubblicato e, in sede di merito, per il risarcimento del danno.

In Rilievo

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