Prosegue la prassi dell’INPS di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in assenza dei presupposti di legge, prassi che, nuovamente, è stata dichiarata illegittima dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 3057/2018, depositata in data 18.04.2018, nell’ambito di un procedimento patrocinato dallo Studio Legale Innocenti e dall’A.E.P.E.R..
La controversia traeva origine dalla notifica di un avviso di addebito con cui l’Istituto Previdenziale richiedeva – senza titolo alcuno – il pagamento di un considerevole importo a titolo di contributi I.V.S. Gestione Commercianti per il periodo dal 01.2011 al 12.2012.
Detto avviso di addebito veniva impugnato dinanzi al Tribunale Civile di Roma e, successivamente, annullato in totale accoglimento degli assunti difensivi proposti dal ricorrente.
Deve premettersi che, affinché l’I.N.P.S. possa procedere all’iscrizione di un soggetto nella gestione commercianti ed alla riscossione dei relativi importi, è necessario che ricorrano specifici requisiti fissati, chiaramente, dall’art. 29, comma 1, legge n. 160 del 03.06.1975, come modificato dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662/96.
Trattasi, in particolare, della:
- titolarità o gestione in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado , ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
- piena responsabilità dell’impresa ed assunzione di tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Soltanto la ricorrenza congiunta di tutti i sopra elencati requisiti legittima l’iscrizione a ruolo nella gestione commercianti, come anche ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità e di merito.
La Suprema Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata sul punto – da ultimo con la sentenza n. 5210 del 28.02.2017 – ribadendo il medesimo principio di diritto “in forza dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l’art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell’art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza” (in senso conforme, tra le altre Cass. SS.UU. sent. 3240/2010, Cass. sent. n. 3145/2013).
Analogamente la giurisprudenza di merito.
Ancora, in senso conforme, si veda quanto osservato dal Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro, Dott.ssa Leone, con la sentenza n. 7760/2016, depositata il 22.09.2016, resa nell’ambito del giudizio 33271/2015 patrocinato dallo scrivente difensore,
secondo cui “Rileva preliminarmente il Tribunale che con recente pronuncia il Giudice di legittimità ha stabilito che “Nelle società in accomandita semplice, in forza dell’art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l’art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell’art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario fa sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell’istituto assicuratore (Cass. n. 3838/2016). L’Inps risulta quindi onerato di fornire la prova dei requisiti necessari di abitualità e prevalenza del lavoro personale del soggetto iscritto alla gestione commercianti. Nel caso di specie, l’INPS ha indicato quale elemento probatorio ai fini sopra evidenziati, la pregressa dichiarazione reddituale del ricorrente. A tale riguardo deve rilevarsi che la Suprema Corte ha escluso il valore probatorio di tali dichiarazioni, statuendo che “Le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre istanze probatorie (Cass. n. 18196/2015). In ragione degli esposti principi, l’Istituto convenuto avrebbe dovuto fornire elementi probatori ulteriori rispetto alla attività di lavoro eventualmente svolta dal ricorrente ed alle caratteristiche della stessa, non essendo sufficiente, a tale fine, la sola dichiarazione reddituale. Il ricorso risulta quindi fondato”.
Parimenti, il Tribunale Civile di Roma si è espresso anche con la sentenza n. 3057/2018, depositata in data 18.04.2018, sempre nell’ambito in un procedimento patrocinato dallo Studio Legale Innocenti ribadendo il principio secondo cui: “Nel merito la domanda è fondata e dev’essere senz’altro accolta. Dispone l’art. 1 comma 203 L. 662/1996 l’obbligo di iscrizione alla gestione IVS INPS Commercianti di colo che: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ha chiarito il giudice di legittimità che nella controversia riferita alla gestione assicurativa cui debba iscriversi il socio amministratore di una società a responsabilità limitata, affinché possa ritenersi obbligatoria ex lege l’iscrizione alla gestione commercianti occorre che il giudice accerti la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto dell’impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto ad altri fattori produttivi (Cass. S.U. 3240/2010 confermata da utlimo da Cass. 8613/2017). Analoghe considerazioni riferite alla necessità di accertamento di attività abituale e prevalente valgono per il socio accomandatario come da ultimo chiarito dalla Cassazione con pronuncia n. 5210/2017 conforme a precedente n. 3835/2016. Onere probatorio riferito all’abitualità ed alla prevalenza dell’attività lavorativa che incombe sull’INPS (Cass. n. 2835/2016, conforme tra le altre a Cass. n. 20886/2007) (In senso conforme, tra le altre, Trib. Catania, sent. n. 4458/2017; Trib. Novara, sent. n. 218/2017; Trib. Mantova, sent. n. 136/2015, Trib. Milano sent. 9.4.2014, Trib. Roma, sent. n. 10357/2014).
Pertanto, sfuggono dall’ambito applicativo dell’art. 29, comma 1, legge n. 160 del 03.06.1975, come modificato dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662/96, con conseguente illegittimità della iscrizione alla gestione commercianti disposta d’ufficio dall’Istituto Previdenziale, tutte quelle ipotesi in cui il soggetto non svolga attività lavorativa, abituale e prevalente, all’interno dell’impresa ma si limiti, a titolo esemplificativo, alla riscossione del canone derivante dall’affitto di azienda o alla mera riscossione degli utili, in quanto possessore di una quota di partecipazione.
Ne consegue che, vista la notifica di innumerevoli avvisi di addebito da parte dell’INPS contenenti la richiesta di pagamento di importi non dovuti e visti gli esiti positivi delle controversie incardinate dallo studio legale Innocenti e dall’A.E.P.E.R., si reputa opportuno, non appena ricevuta una qualsivoglia comunicazione da parte dell’Ente previdenziale avente ad oggetto l’iscrizione nella gestione commercianti, rivolgersi ad un professionista di fiducia per la verifica della debenza dell’importo richiesto.
Studio Legale Innocenti con sede in Roma , Via del Circo Massimo n.9.
Fondato in Roma dall’avvocato Francesco Innocenti nel 2001.
L’avvocato Francesco Innocenti, del foro di Roma, ex dipendente all’interno dell’ufficio legale di un primario istituto bancario, è titolare di numerose incarichi difensivi relativi a banche ed alla gestione della crisi di impresa (concordato preventivo, contenzioso relativo al fallimento, reati fallimentari).
L’avv. Francesco Innocenti del foro di Roma è autore di numerosi articoli a carattere divulgativo in diritto commerciale, bancario, penale commerciale ed inerenti alla gestione della crisi di famiglie, imprese ed aziende anche agricole.