La Cassazione Civile, con sentenza n°18223 del 17/09/2015, ha chiarito che il datore di lavoro non è tenuto soltanto ad evitare il demansionamento del lavoratore, cioè l’attribuzione di mansioni inferiori a quelle pregresse, ma è tenuto anche a non dequalificare il suddetto lavoratore, cioè ad affidargli delle mansioni inferiori alla qualifica.
L’art. 2103 c.c. annovera fra i diritti del lavoratore, oltre a quello di svolgere mansioni pari o superiori alle precedentemente svolte, anche non subire l’assegnazione di mansioni inferiori alla qualifica pattuita durante la firma del contratto.
Nella fattispecie l’Istituto di credito, datore di lavoro, aveva dequalificato il proprio dipendente, assunto come assistente ai finanziamenti, portandolo all’impossibilità, in ambito lavorativo, di svolgere le proprie competenze professionali.