La Corte di Cassazione civile, Sez. Unite, con ordinanza 25 marzo 2021 n. 8504, ha stabilito che la transazione fiscale “obbligatoria” rappresenta l’esigenza di bilanciare appunto i due interessi sicché l’ampia discrezionalità riconosciuta all’amministrazione finanziaria nello stipulare accordi transattivi concorsuali è in questo senso palesemente finalizzata, sia pure in considerazione del miglior soddisfacimento possibile del suo interesse proprio, ed è appunto bilanciata dal sindacato giudiziale sul diniego di accettazione della proposta transattiva, dalla normativa attualmente vigente, chiaramente, assegnato al giudice ordinario fallimentare.
Sovraindebitamento: può accedere al concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato
Il Tribunale di Ancona, con il decreto dell’11 gennaio 2023, ha stabilito che all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal