Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n. 2462/2022 del 28 giugno 2022, ha stabilito che ai fini del risarcimento del danno morale occorre che il danneggiato alleghi e dimostri la sussistenza di conseguenze ulteriori rispetto al danno biologico, ossia l’insorgenza di sofferenze di natura personale e soggettiva. E’ quindi esclusa l’automaticità del ristoro del danno morale visto che il predetto danno va sempre provato con tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni. A tal fine, il giudice del merito è tenuto a prendere in considerazione tutte le conseguenze (modificative in peius della precedente situazione del danneggiato) derivanti dall’evento, nessuna esclusa, con il solo limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, procedendo, attraverso compiuta istruttoria, a un accertamento concreto e non astratto del danno.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel