La VI sezione Civile, in ambito di contestazione relativa alle forniture tra utente e società somministrante, ha avuto modo di pronunciarsi sulla ripartizione dell’onere probatorio tra le parti. Infatti il Collegio ha avuto modo di precisare nell’ordinanza n. 6252/2019, che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una presunzione semplice. Pertanto, nel caso di contestazione lo stesso somministrante è onerato dalla dimostrazione della perfetta funzionalità del contatore, mentre il fruitore è onerato dal dimostrare che l’eccessività dei consumi non è ascrivibile al suo controllo, e che non si sarebbe potuta evitare ove lo stesso avesse utilizzato l’ordinaria diligenza. Infine, lo stesso Collegio specifica, che in tema di ripartizione dell’onere della prova, e quindi in relazione a quanto previsto all’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma esserne il titolare.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel