Il Tribunale di Mantova nel 2018 sosteneva che dagli sms prodotti dalla moglie, si evinceva chiaramente che il marito aveva aderito all’iscrizione del minore all’asilo nido, accollandosi la metà della retta prevista.
Avverso tale pronuncia l’uomo ricorreva per Cassazione.
La I sezione Civile, con l’ordinanza n. 19155/2019, ha rigettato il ricorso, specificando che in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all’art. 2712 c.c., il “disconoscimento” che fa perdere ad esse la qualità di prova, pur non soggetto ai limiti e alle modalità di cui all’art. 214 c.p.c, deve tuttavia essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Tale attività processuale, tuttavia, non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall’art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, preclude l’utilizzazione della scrittura, il citato disconoscimento di conformità non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all’originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.