La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 11178/2019 ha avuto modo di ribadire il nuovo orientamento in materia di criteri per la determinazione dell’assegno divorzile, alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite espresso con la storica sentenza n. 18287/2018. L’orientamento adottato dalle Sezioni Unite ha offerto una nuova lettura dei criteri stabiliti per la determinazione dell’assegno divorzile, come previsti dall’art. 5 della Legge n. 898/1970, ovvero l’abbandono dei criteri legati al tenore di vita, così come quelli legati all’autosufficienza economica; il superamento del solo criterio assistenzialista quale parametro di determinazione dell’assegno; l’adozione di un nuovo orientamento per la determinazione dello stesso, che colleghi alla funzione assistenziale quella perequativa e compensativa; e, da ultimo, l’accertamento di tutta la storia coniugale, finalizzato alla verifica della sussistenza dei mezzi, ed eventuali nessi causali tra le situazioni familiari e la specifica situazione del richiedente al momento dello scioglimento del vincolo. La I Sezione ha avuto modo, quindi di precisare che alla luce del suddetto orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la stessa dovesse pronunciarsi nel merito delle censure del ricorrente solo ove le valutazioni poste a fondamento della decisione contenuta nella sentenza della Corte d’Appello di Roma, oggetto del ricorso in Cassazione, prevedessero la valutazione dei fatti concreti di causa, alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite. Pertanto, il collegio cassa con rinvio la sentenza, la quale rispondeva alla valutazione resa obsoleta dalla suddetta sentenza.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel