CHI FORNISCE ENERGIA ELETTRICA DEVE PROVARE IN GIUDIZIO LA RILEVAZIONE EFFETTIVA DEI CONSUMI E LA TRASMISSIONE DEI DATI DA PARTE DELLA SOCIETÀ DI DISTRIBUZIONE. PATROCINIO AVV. FRANCESCO INNOCENTI

Parliamoci chiaro! In Italia stanno succedendo innumerevoli cose poco logiche. Non parliamo ovviamente né di politica né di amministrazione della cosa pubblica.

Oggi parliamo di un rapporto (che riguarda ciascuno di noi) tra privati.

Da un lato un cittadino o un piccolo imprenditore, un esercente o anche un grande imprenditore cioè un soggetto (ripeto, ciascuno di noi) che utilizza energia elettrica.

Dall’altra parte una società che fornisce energia elettrica.

Il caso è il seguente.

La società che fornisce energia elettrica (senza fare nomi, il mercato è dominato da colossi quali ACEA, ENEL, ENI etc etc) ritiene, sulla base di consumi solo stimati, di aver diritto ad ottenere circa € 30.000,00 da un imprenditore, il titolare di un bar a Roma: il tutto per una fornitura di energia elettrica calcolata sulla base di mere STIME (mentre, le fatture inviate tempo per tempo erano state tutte onorate).

Il Tribunale di Roma emette un decreto ingiuntivo contro il titolare del bar.

Con l’importante sentenza n. 548/2018, depositata in data 10.01.2018, il Tribunale Civile di Roma, Sezione VIII, ha ritenuto meritevole di accoglimento l’opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore di una società di fornitura di energia elettrica, proposta da un esercente patrocinato dallo scrivente procuratore.

In particolare, la nota società di somministrazione otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una ingente somma in virtù di sei fatture relative al servizio di energia elettrica per il periodo tra l’ottobre 2012 e l’aprile 2014.

Avverso il decreto ingiuntivo, l’esercente – difeso dall’avv. Francesco Innocenti e con l’assistenza  dell’Associazione Pubblici Esercizi Roma (Aeper) e del Presidente Claudio Pica – proponeva opposizione rilevando:

  1. la violazione della normativa di settore nella fornitura del servizio da parte della società di somministrazione,
  2. l’erroneità della richiesta di pagamento in quanto frutto di conteggi di consumi solo apparentemente rilevati e
  3. l’infondatezza della pretesa economica posta alla base del provvedimento opposto per essere le fatture allegate non intellegibili e chiedendo, conseguentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

All’esito del procedimento, il Tribunale di Roma – accogliendo le eccezioni formulate dallo Studio Legale Innocenti – revocava il decreto ingiuntivo opposto.

Il Tribunale dichiarava – altresì – la non debenza delle somme richieste al titolare del bar, rilevando come la società di somministrazione non avesse provato gli elementi costituitivi della propria pretesa creditoria e ciò sia con riferimento alla regolare rilevazione dei consumi e sia in ordine alla regolare trasmissione dei relativi dati da parte del soggetto a ciò deputato. Il tutto in accoglimento delle tesi proposte dall’avv. Francesco Innocenti.

La pronuncia in commento riprende il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito che ha ripetutamente affermato l’inidoneità probatoria delle fatture commerciali, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fornire la dimostrazione certa ed inequivoca dell’avvenuta effettiva prestazione delle forniture effettuate nonché la necessità che la società di somministrazione provi le misure del contatore e, dunque, i consumi effettivi, attraverso il deposito in giudizio delle fatture di trasporto emessa dal terzo distributore.

E’, dunque, opportuno, laddove si dovessero ricevere fatture di conguaglio di elevato importo e per lunghi periodi temporali prendere immediato contatto con lo studio dell’avv. Francesco Innocenti o con l’Associazione.

Avv. Francesco Innocenti                                                                           Avv. Claudia di Mauro

www.studiolegaleinnocenti.com

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