Con la sentenza n. 18214 del 17.9.2015, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, hanno stabilito che, per la stipula di un contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, è richiesta la forma scritta, ex art. 1, comma 4, legge n. 431 del 1998.
La forma vincolata risponde ad una molteplicità di esigenze: garantire certezza sul contenuto del contratto, rendere trascrivibile il contratto ai fini di pubblicità, per renderlo opponibile ai terzi e contrastare l’evasione fiscale.
In mancanza di forma scritta, il contratto sarà affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel