La Corte di Cassazione civile sez. I, con delibera 31/03/2020, n.7623 ha stabilito che deve essere confermato il provvedimento di respingimento della richiesta di protezione internazionale avanzata da un uomo, originario del Gambia, atteso che si è ritenuto che dalla narrazione fatto dallo straniero non potesse desumersi la condizione di omosessualità posta a fondamento della domanda di protezione, poiché egli aveva intrattenuto due sole relazioni omosessuali, una in età adolescenziale e l’altra mercenaria e, una volta stabilitosi in Italia, egli non risultava avere frequentato ambienti gay.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel