La Cassazione Civile, con sentenza n°4663 del 09/03/2015, ha confermato la pronuncia dei giudici del merito, che hanno ritenuto privo di responsabilità l’ente gestore per l’infortunio occorso ad un cittadino caduto, di notte, per colpa di una buca, presente sul manto stradale e priva di segnalazione.
L’assenza di responsabilità è stata ritenuta sulla base delle seguenti circostanze.
a) il cittadino ben conosceva la strada e la presenza della buca;
b) nonostante l’ora notturna la visuale era ottimale;
c) l’età e le condizioni dell’uomo gli avrebbero permesso di aggirare l’ostacolo facilmente.
Di conseguenza, la responsabilità è esclusivamente dovuta alla disattenzione dell’uomo.
La responsabilità dell’ente che gestisce una strada non è senza confini e non esclude la normale attenzione nel percorrere la strada stessa.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel