La I sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 13850/2019 ha avuto modo di statuire in merito alla procedibilità di una domanda di fallimento, per il creditore che è rimasto esterno all’accordo di ristrutturazione del debito. Il Collegio, infatti ha avuto modo di statuire sul punto, che ove si ragionasse diversamente, al creditore che legittimamente avesse scelto di non aderire all’accordo di ristrutturazione del debito, lo si priverebbe di una fondamentale forma di tutela del credito, che si basa sui principi cardine della par conditio creditorum, e della garanzia patrimoniale del debitore. Inoltre, si consentirebbe una compressione dei suoi diritti del tutto inammissibile in quanto l’istituto degli accordi, si basa sul presupposto della sua concreta idoneità al soddisfacimento dei crediti estranei.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel