La Cassazione Civile, con sentenza n°9883 del 14/05/2015, ha statuito che durante un rapporto di compravendita, anche nella fase preliminare, entrambi le parti sono tenute a rispettare l’impegno che hanno formalmente assunto. L’acquirente quindi non può convocare il venditore, davanti al notaio, solo per stipulare una procura a vendere invece che l’atto definitivo.
Nella fattispecie è legittima la sentenza di merito con cui veniva reso lecito il rifiuto del promittente venditore a presentarsi davanti al notaio per sottoscrivere un atto differente da quello per il quale era stato preso impegno, accertati assenze di impedimento all’acquisto e le scadenze sottoscritte.
Sovraindebitamento: può accedere al concordato minore anche l’imprenditore individuale cessato
Il Tribunale di Ancona, con il decreto dell’11 gennaio 2023, ha stabilito che all’imprenditore individuale che abbia cessato la propria attività e sia stato cancellato dal