La Cassazione Civile, con sentenza n°10817 del 26/05/2015, ha chiarito che dopo la verifica del passivo, il creditore opponente che abbia visto respinta la domanda dal giudice delegato, ha l’onere di presentare la documentazione, precedentemente presentata, necessaria anche nel giudizio di opposizione in tribunale.
Senza tale documentazione il tribunale non può prendere in esame il caso.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel