La Cassazione Penale, con sentenza n°6785 del 16/01/2015, ha statuito che quando la diffamazione avviene tramite internet, essa costuisce una diffamazione aggravata ai sensi dell’art.595 c.p. Comma 3, in quanto avviene tramite un mezzo capace di diffondersi in maniera molto vasta e quindi giustifica un trattamento sanzionatorio più severo.
Nella fattispecie si condanna per diffamazione il caricamento su internet e poi la condivisione di una immagine riguardante la vita privata della persona offesa.
Nella società odierna la diffusione in rete e la condivisione di materiale offensivo giustifica una maggiore sanzione nei confronti del diffamatore.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario