La Cassazione penale, con sentenza n° 10766 dell’11/03/2015, ha statuito che dichiarare il falso o attestare cose non vere ovvero omettere informazioni dovute se aventi natura fraudolenta, sono azioni integranti il delitto di truffa aggravata e non di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato.
Nella fattispecie veniva percepita una pensione di invalidità grazie ad un verbale medico compilato dichiarando il falso.
Nel momento in cui si dichiara il falso in atti ufficiali, con intenzione fraudolenta o si omettono, di propria sponte, informazioni necessarie si può essere accusati di truffa aggravata.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario