La Cassazione Civile, con sentenza n°5197 del 17/03/2015, ha chiarito che in tema di malattia, dichiarando una invalidità permanente si intende uno stato irremessibile consolidatosi a seguito di un periodo di malattia. Prima che lo stato di malattia sia cessato non si può assolutamente parlare di uno stato invalidatorio permanente.
Nel caso si sia stipulato un contratto di assicurazione in cui si prevedede il pagamento per un indennizzo in caso di invalidità permamente, esso non è dovuto nel caso in cui lo stipulante muoia prima di pervenire ad una guarigione clinica.
Pertanto, pur avendo stipulato un contratto assicurativo per il rischio di malattia invalidante, l’indennizzo è dovuto soltanto nel caso in cui si giunga alla guarigione con postumi invalidanti. la morte del paziente esclude il risarcimento.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel