La VI sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16434/2019 ha statuito, che in presenza di un unico timbro, che attesti il deposito dell’atto, la decorrenza del termine lungo per l’impugnazione, di cui all’art. 327 cpc, decorre dalla data di pubblicazione della sentenza.
La pronuncia nasce da un procedimento in opposizione ad ingiunzione ex art. 22 l. n. 689/1981, in cui l’opponente contestando il provvedimento Prefettizio, adiva il Giudice di Pace, contestando la mancata audizione dell’interessato, e la tardività del provvedimento.
Il GdP accoglieva il gravame, e successivamente il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione per tardività del ricorso.
Il Collegio ha accolto il ricorso, specificando che per la decorrenza dei termini lunghi di cui all’art. 327 cpc, viene considerato quale dies ad quo, la data di deposito della sentenza nella cancelleria del giudice che l’ha emessa, attestata dal cancelliere, in quanto attraverso tale iter procedurale, tale decisione viene ad esistenza giuridica.