Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 08/01/2019 n. 207
Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione rigettava un ricorso avverso una sentenza che negava ad una società il riconoscimento del danno patrimoniale conseguito, sulla scorta della mancanza di elementi probatori.
La Corte, nel caso di specie, ha stabilito quanto segue:
“In tema di onere della prova, in caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla CRIF, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, a pena di uno snaturamento delle funzioni della responsabilità aquiliana. La posizione attorea è tuttavia agevolata dall’onere della prova più favorevole, come descritto all’art. 2050 c.c., rispetto alla regola generale del danno aquiliano, nonché dalla possibilità di dimostrare il danno anche solo tramite presunzioni semplici e dal risarcimento secondo equità.”