La sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9744/2019, ha avuto modo di pronunciarsi nuovamente sulle modalità di calcolo del danno differenziale. Il supremo Collegio infatti specifica che, per il calcolo del danno differenziale, si debba procedere alla sottrazione tra danno aquiliano e rendita sociale, attinente alle medesime poste risarcitorie ottenute. Stabilendo pertanto, che il computo vada realizzato dal giudice per poste omogenee anche laddove l’INAIL non abbia già provveduto. Infatti, laddove l’INAIL riconosca al soggetto un’invalidità superiore al 16%, come previsto dal legislatore questo avrà una duplice funzione: in primo luogo risarcire il danno biologico e, allo stesso tempo, compensare il danno patrimoniale causato dalla perdita della capacità di lavoro e -quindi – di guadagno.
Con la casella PEC è piena l’atto va rinotificato.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 2193 del 24 gennaio 2023, ha stabilito sulla questione del perfezionamento della notifica a mezzo PEC che nel