La Corte di Cassazione civile, Sez. VI – 1, con ordinanza 2 febbraio 2021 n. 2308, ha stabilito che l’insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare successivamente alla declaratoria di fallimento non è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 101, comma 1 e 4, l.fall. ma incontra il limite temporale di un anno decorrente dal momento in cui si verificano le condizioni di partecipazione al passivo fallimentare o dalla maturazione del credito.
Sovraindebitamento: l’accordo non va omologato se pregiudica il creditore ipotecario
La Corte di Cassazione civile, con ordinanza n. 4613 del 14/02/2023, ha stabilito che, al fine dell’accertamento del requisito di ammissibilità che al creditore ipotecario