La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione del giudice di merito di rigetto della domanda della banca di essere ammessa al passivo del fallimento della debitrice, in via di prelazione ipotecaria, in ragione di crediti derivanti da due distinti mutui, erogati con contestuale estinzione di debiti preesistenti chirografari, senza che fosse stata creata nuova disponibilità per il mutuatario.
La Corte ha precisato che solo nel caso in cui il totale del mutuo concesso sia di importo superiore al debito del cliente in essere sul conto (per le esposizioni pregresse), l’operazione per la parte in eccesso potrebbe iscriversi nel contesto tipologico del contratto di mutuo, essendo per tale quota legittima e protetta dall’ordinamento.
Phishing: nella valutazione della colpa del cliente incidono anche le sue qualità soggettive
Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 1074 del 1° dicembre 2022, ha respinto la domanda di risarcimento del danno di un cliente vittima di